Per informazioni
  ITALIANI SOVRANI
  • OPUSCOLO
     Le Condizioni

  • Il periodo elettorale dura 4 mesi: dal primo giorno di tale periodo i Partiti possono presentare la richiesta di partecipazione con l’indicazione della Coalizione e con il relativo programma. I primi due mesi servono a formare le liste. Dal primo giorno del terzo mese i Partiti possono iscriversi nelle suddivisioni territoriali consegnando le liste dei Candidati. Nel corso del terzo mese si raccolgono le sottoscrizioni. Il quarto mese è dedicato alla Campagna elettorale.
  • La domanda di partecipazione presentata all’Ufficio Elettorale Centrale deve contenere le generalità del Segretario nazionale, del Responsabile economico nazionale e di tutti i referenti delle suddivisioni territoriali in cui essi intendono iscriversi.
  • Non è consentito candidarsi a entrambe le Camere.
  • È consentito candidarsi in un unico Partito e solamente nella suddivisione territoriale di residenza. I Candidati devono risultare residenti nella suddivisione in cui si presentano almeno a partire dall’inizio del periodo elettorale.
  • Il numero dei Candidati inseriti nella lista deve essere uguale al numero dei seggi spettanti alla suddivisione territoriale.
  • Per candidarsi alle elezioni del Parlamento i membri degli organi elettivi di istituzioni locali devono dimettersi temporaneamente dalla carica ricoperta e, qualora eletti, diventano definitive. La comunicazione va fatta nei 30 giorni precedenti l’inizio del periodo elettorale. Chi si dimette viene sostituito temporaneamente dai primi non-eletti delle liste in cui erano stati presentati purché non titolari di altre cariche elettive: in tal caso si passa ai non eletti successivi. Se il dimissionario viene eletto il sostituto gli subentra definitivamente in automatico, altrimenti le dimissioni sono nulle e il sostituto viene dimesso d'ufficio.
  • La candidatura alle elezioni del Parlamento è interdetta ai Sindaci e ai Presidenti delle giunte regionali e provinciali.
  • La sottoscrizione è obbligatoria per tutte le liste e la raccolta deve avvenire presso gli Uffici elettorali dei comuni di residenza.
  • Le spese elettorali per strumenti di propaganda cartacea (manifesti, locandine, volantini, bigliettini, fac-simile delle schede elettorali) sono rimborsate dallo Stato fino ad un tetto di importo. Il rimborso per tali spese è concesso a ognuno dei Candidati in base al reddito dichiarato. Le somme vengono corrisposte solo previa presentazione dei relativi documenti di spesa.
  • La propaganda elettorale su tutte le reti televisive e sui siti WEB è gratuita e disciplinata per legge.
  • E’ vietata qualsiasi forma di finanziamento privato con finalità di sostegno elettorale a favore dei Candidati e dei Partiti, anche a titolo di contributo o donazione. 
  • Iniziative e comportamenti tesi a turbare il corretto svolgimento o falsarne il risultato delle elezioni vengono puniti con pene anche detentive e con il decadimento dalla carica qualora le turbative siano state compiute da Candidati risultati eletti.

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