Il Procedimento
Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica in due sessioni di voto: nella prima l’Elettore vota per il partito preferito e mediante una soglia di sbarramento, applicata al totale dei voti ottenuti dai Partiti nell'ambito nazionale, si opera la selezione dei Partiti; nella seconda ogni elettore dà la preferenza ad un unico Candidato di uno dei Partiti che hanno superato la selezione. In ogni Suddivisione territoriale[1] si sommano le preferenze ottenute dai Partiti che compongono ognuno dei Soggetti programmatici[2] e i seggi spettanti alla Suddivisione vengono a questi ultimi assegnati in base alla formula proporzionale scelta. I seggi ottenuti da ogni Soggetto programmatico vengono, poi, ripartiti tra i Partiti che lo compongono proporzionalmente alle percentuali di voto da questi conseguite e, infine, i seggi assegnati ad ogni Partito vengono attribuiti ai Candidati in base al numero di preferenze che essi hanno ricevuto. [1] Le Suddivisioni territoriali, o soltanto Suddivisioni, sono le circoscrizioni per Camera e le circoscrizioni regionali per il Senato. [2] Per Soggetti programmatici s’intendono sia le Coalizioni sia i Partiti “solitari”; ogni Soggetto deve presentare un suo Programma. |
Obiettivo
Attribuzione di: 618 seggi alla Camera dei Deputati 309 seggi al Senato della Repubblica Validità Territorio nazionale |
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